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Redditi di natura Finanziaria: come cambierà la tassazione dopo la Riforma Fiscale

Il disegno di Legge delega della Riforma Fiscale prevede,  per quanto riguarda i redditi di natura finanziaria,  di superare l’attuale divisione tra Redditi diversi e Redditi di Capitale, facendoli confluire in un’unica categoria Reddituale da tassare per cassa, attraverso la dichiarazione dei redditi con possibilità di compensare utili e perdite. 

Verra’ tuttavia prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, con esonero della dichiarazione, soprattutto con riferimento ai rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari e per gli enti previdenziali privati. 

Attualmente i redditi di natura finanziaria sono divisi in due categorie: 

  • redditi di capitale (articolo 44 TUIR, ovvero che derivano dall’investimento in capitali: dividendi, interessi e altri proventi analoghi) 
  • redditi diversi (art. 67 TUIR, tra cui plusvalenze e minusvalenze derivanti da transazioni su azioni, su titoli rappresentativi di capitale d’impresa e altri prodotti). 

Queste due categorie reddituali sono autonome e distinte e non possono formare oggetto di compensazione tra di loro: 

i redditi di capitale sono tassati “al lordo” (senza riconoscimento né di spese né di perdite), mentre i redditi diversi di natura finanziaria sono tassati “al netto” (con riconoscimento sia delle spese sia delle minusvalenze). 

In linea generale, l’imposizione su tali redditi è sottratta all’ordinario sistema Irpef per aliquote e scaglioni, con sottoposizione e forme di imposizione sostitutiva. 

Attualmente i redditi da capitale (interessi e dividendi) sono tassati per cassa, al lordo delle spese e sottoposti all’aliquota sostitutiva del 26%, tranne alcune ipotesi esenti o agevolate. 

La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria per le persone fisiche, le società semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali prevede tre regimi: 

  • il regime della dichiarazione
  • quello del risparmio amministrato
  •  e quello del risparmio gestito. 

La differenza tra i tre regimi si sostanzia negli adempimenti posti a carico dell’investitore o del gestore, nella determinazione dell’imponibile e nel momento in cui viene applicata la tassazione (maturato o realizzato) nonché nel trattamento fiscale di profitti e perdite (con particolare riferimento alla loro compensabilità). 

I redditi diversi sono tassati per cassa nei regimi di risparmio amministrato e di risparmio dichiarativo, mentre sono tassati per competenza (maturazione) nel caso del risparmio gestito. 

Con riferimento alla tassazione dei fondi comuni di investimento, con il decreto legge n. 225 del 2010 è stato effettuato il passaggio da un sistema di tassazione per maturazione in capo al fondo a un sistema di tassazione per cassa in capo agli investitori.

La legge di Riforma intende mantenere invariata la tassazione dei redditi derivanti da titoli di stato ed equiparati ,sottoposti attualmente ad aliquota agevolata al 12,5%.

Sugli altri redditi di natura finanziaria si intende mantenere l'applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione. 

La previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente sarà opzionale in quanto verrà mantenuta la possibilità di optare per l’applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistono stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi.


Fonte: Parlamento Italiano
News del: 14/07/2023


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