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Riscatto periodi senza contribuzione: in vigore per 2024 e 2025

La  legge di bilancio 2024 introduce una nuova opportunità di rinsaldare la propria posizione previdenziale aumentando i contributi versati.

 Nello specifico, l'art 1 ai  commi 126-.130 della legge 213 2023 prevede la possibilità  temporanea, per  il biennio 2024-2025, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione  fino a un massimo di cinque anni parificandoli a periodi di lavoro, versando il  dovuto a rate mensili  in un massimo di  12 anni  senza interessi.

Vediamo i beneficiari e le modalità  di attuazione previste . 

Il 7 marzo l'Agenzia ha emanato la circolare 5 2024  che illustra la misura  ma non fornisce precisazioni ulteriori rispetto al testo di legge.

Riscatto periodi non coperti da retribuzione:  chi ha diritto, per quali periodi

 La facoltà  può essere esercitata da:

  • lavoratori pubblici e privati  
  • iscritti alle gestioni INPS dipendenti o autonomi o alle forme sostitutive (Fondi speciali come fondo telefonici, fondo elettrici, fondo trasporti, Fondo Dirigenti d'Azienda ex Inpdai;  Fondo Volo; Fondo di Previdenza dello Spettacolo). 
  • che abbiano iniziato a versare a partire dal 1 gennaio 1996, quindi soggetti al calcolo della pensione con metodo interamente contributivo

Ciò comporta l'esclusione di fatto dei lavoratori piu anziani che hanno iniziato a versare  prima di quella data.

La norma specifica  che l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato con conseguente restituzione dei contributi. 

La domanda può essere presentata direttamente dall'assicurato o  anche dai suoi superstiti o parenti  e affini entro il secondo grado ( ad esempio un genitore).

I periodi da riscattare devono essere compresi comunque tra il primo e l'ultimo versamento contributivo effettuato.(icioè non si puo anticipare il periodo complessivamente coperto)

Il costo del riscatto, versamento e trattamento fiscale

L'onere economico per il riscatto  è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (sistema contributivo, con le  aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda)

 Per i lavoratori del settore privato l'onere  può essere sostenuto dal datore di lavoro  attraverso  i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

 In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non rientra nel reddito fiscalmente imponibile del dipendente 

 Il versamento  può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza :

  • in unica soluzione
  •  in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi

La norma specifica che la rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui 

  • i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o
  • tali contributi siano determinanti per l'accoglimento  di una domanda di versamenti volontari.

Fonte: Gazzetta Ufficiale
News del: 08/03/2024


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