L’art. 1 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015) ai commi 658 e 659 ha modificato il comma 5, dell’art. 34 DPR 601/73 in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. La modifica ha previsto una diversificazione del regime fiscale per i capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita. Infatti se contrattualmente la polizza prevede:
- rischio “puro”, come la cd “temporanea caso morte”, i premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio e si applica la totale esenzione dall’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari.
- rischio “misto”, caratterizzate anche da una componente finanziaria:
- è esente dall’IRPEF il capitale erogato a copertura del “rischio”
- la parte restante della prestazione corrisposta è imponibile in capo ai beneficiari.
In particolare il reddito imponibile nel caso di polizza mista:
- rientra fra i redditi di capitale di cui alla lettera g-quater) dell’articolo 44, comma 1 del TUIR (DPR 917/86,
- è determinato ai sensi dell’articolo 45, comma 4, TUIR in base al quale “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.
Questa limitazione si applica ai proventi percepiti dal 1° gennaio 2015, anche se la morte dell'assicurato sia avvenuta prima di tale data.
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