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Prezzi di trasferimento infragruppo: chiarimenti delle Dogane



Precisazioni riguardo ai problemi di transfer pricing relativamente al passaggio dei beni alle frontiere; Circolare dell'Agenzia delle Dogane del 06.11.2015 n. 16


Nel complesso scenario del commercio internazionale, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla internazionalizzazione delle imprese, il tema degli scambi infragruppo è sempre più attuale e, considerata la sua frequenza, in ambito tributario viene affrontato anche allo scopo di individuare possibili punti di convergenza tra le diverse discipline - fiscale e doganale - che regolano la determinazione del prezzo di trasferimento (c.d. transfer pricing).

In via di principio, si rileva che nelle cessioni internazionali tra parti correlate sia la fiscalità diretta che quella doganale, pur partendo da approcci differenti nella definizione del prezzo di trasferimento, richiedono entrambe che il valore delle merci non sia influenzato dai legami societari tra le parti interessate.

Muovendo da tali premesse è stato costituito un Gruppo di Lavoro congiunto tra la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle entrate e la Direzione Centrale delle Dogane al fine, principalmente, di:

  1. esaminare il quadro giuridico di riferimento, sia nel settore delle imposte dirette sia nel settore doganale rilevando e, conseguentemente, programmando un ambito comune di intervento in tema di prezzi di trasferimento;
  2. determinare la fattibilità di un eventuale scambio di elementi documentali nel rispetto della vigente normativa tributaria e di tutela dei dati commerciali e personali dei contribuenti, sulla base della circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010 dell’Agenzia delle entrate con cui sono stati forniti chiarimenti sul regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento.

A conclusione dei lavori del citato Gruppo sono state individuate talune linee interpretative ed operative, sviluppate nei paragrafi della presente Circolare delle Dogane del 06/11/2015 n. 16/D, che delineano le possibili sinergie tra la disciplina fiscale e quella doganale in materia di determinazione del prezzo di trasferimento accettabile ai fini doganali.

La presente circolare costituisce, inoltre, un documento di base in vista dell’applicazione, prevista dal 1° maggio 2016, delle disposizioni recate dal Reg. UE 952/2013 (nuovo Codice Doganale dell’Unione, di seguito CDU) che, all’art. 73, stabilisce in subiecta materia il seguente principio di semplificazione:

“Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana:
a) gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'articolo 70, paragrafo 2) (valore di transazione); e
b) gli importi di cui agli articoli 71 e 72 (elementi da includere/escludere dal valore in dogana)”.


Fonte: Agenzia delle Dogane