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Il Decreto Banche diventa legge



Decreto Banche (DL n. 59/2016) approvato in via definitiva alla Camera, ieri 29 giugno; In allegato il testo in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - disegno di legge - A.C. 3892


Ieri 29 giugno 2016 la Camera ha approvato in via definitiva, senza modifiche rispetto al testo già approvato dal Senato, il disegno di legge (A.C. 3892) di conversione del Decreto legge del 3 maggio 2016 n. 59, contenente disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Le disposizioni contenute nel Decreto Legge:

  • al Capo I contiene misure di sostegno alle imprese e di accelerazione del recupero crediti (anche mediante modifiche alle procedure civilistiche di esecuzione forzata e alla legge fallimentare);
  • al Capo II disciplina gli interventi in favore degli investitori in banche in liquidazione;
  • al Capo III reca disposizioni finanziarie relative, tra l'altro, alle imposte differite attive ed al personale del comparto del credito.
  • Il Capo IV del provvedimento contiene alcune disposizioni finanziarie.

Il provvedimento è stato esaminato in prima lettura dal Senato, che l’ha approvato con modifiche il 9 giugno 2016, successivamente l’A.C. 3892 non ha subito modificazioni durante l’esame in Commissione alla Camera dei Deputati.

Nel provvedimento vengono definiti tra l’altro i criteri per gli indennizzi dei risparmiatori colpiti dalla risoluzione delle 4 banche (Carife, Etruria, Marche e Carichieti), in particolare gli articoli da 8 a 10, modificati nel corso dell’esame parlamentare, contengono disposizioni in favore dei soggetti che hanno investito in banche in liquidazione, sottoposte a procedure di risoluzione. Si tratta di coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario.

A specifiche condizioni di legge e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori possono chiedere l'erogazione di un indennizzo forfetario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri.

Tale indennizzo è a carico del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015). Le norme in esame eliminano il limite di 100 milioni posto in origine alla dotazione del Fondo. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude, a specifiche condizioni, la possibilità di esperire la specifica procedura arbitrale disciplinata dalla richiamata legge di stabilità 2016 (commi da 857 a 860).

Nel corso dell'esame parlamentare sono state modificate alcune condizioni per l'accesso al predetto indennizzo (relative al requisito di reddito IRPEF richiesto agli investitori, riferito al 2014 in luogo del 2015), nonché alcuni adempimenti procedurali per l'operatività dell'istituto.

Pubblichiamo il testo del disegno di legge (A.C. 3892) in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Fonte: Camera dei Deputati