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Sicurezza delle città: ecco il testo coordinato del decreto



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città


Pubblichiamo il testo del decreto legge del 20 febbraio 2017 n. 14 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione in legge del 18/04/2017 n. 48, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Il decreto-legge contiene, in primo luogo, disposizioni in materia di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, intendendo, per sicurezza integrata, l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato e dagli enti territoriali nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato con la finalità del benessere delle comunità territoriali (art. 1) e, per sicurezza urbana, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso una serie di interventi, quali quelli di riqualificazione - anche sociale, culturale e urbanistica - delle aree o dei siti degradate, l'eliminazione dei fattori di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato e gli enti territoriali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni (art. 4).

Tra le varie disposizioni il Decreto interviene anche sul reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui con l'art. 16 che apporta una modifica all'articolo 639 del codice penale, aggiungendo, dopo il 4° comma, il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio' non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna».


Fonte: Gazzetta Ufficiale