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Reverse charge: i chiarimenti delle Entrate sulle sanzioni



Pubblicati i chiarimenti sulle sanzioni previste per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 158/2015


Con Circolare dell' 11 maggio 2017 n. 16/E l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile (Reverse charge).

Nel dettaglio vengono affrontate le novità introdotte dal Dlgs 158/2015 (recante “Revisione del sistema sanzionatorio”, in attuazione della legge delega 23/2014), che ha modificato in più parti il Dlgs 471/1997. Quest’ultimo, come noto, disciplina le sanzioni amministrative in materia di imposte dirette, Iva e riscossione dei tributi. In particolare, l’articolo 6 del decreto detta le sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva. Tale disposizione è stata riformata in più punti e, soprattutto, con riguardo alla disciplina sanzionatoria dell’inversione contabile.

Indice della Circolare che qui alleghiamo:

PREMESSA
1. La riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile (art. 6, comma 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3)
2. Omissione degli adempimenti connessi all’applicazione del sistema dell’inversione contabile (art. 6, comma 9-bis)
3. Errata applicazione dell’imposta nel modo ordinario anziché mediante il sistema dell’inversione contabile (art. 6, comma 9-bis.1)
4. Errata applicazione dell’imposta con il sistema dell’inversione contabile anziché nel modo ordinario (art. 6, comma 9-bis.2)
5. Errata applicazione del sistema dell’inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti (art. 6, comma 9-bis.3)
a) Operazioni esenti, non imponibili o non soggette
b) Operazioni inesistenti


Fonte: Agenzia delle Entrate