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Ristrutturazione edilizia e beni significativi: chiarimenti sulle parti staccate



Chiarimenti sulla disciplina dei beni significativi nelle ristrutturazioni: il valore delle parti staccate gode dell’aliquota IVA ridotta al 10% solo se connotate da una propria autonomia funzionale


L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 12 luglio 2018 n. 15 ha specificato il criterio in base al quale le componenti o le parti staccate assumono rilevanza ai fini della determinazione del valore dei beni significativi e indicate le modalità di determinazione di detto valore.
Sul piano degli adempimenti contabili, sono state, altresì, chiarite le modalità di fatturazione della prestazione di servizi nella quale è compresa la cessione di un bene significativo.

Ricordiamo che il D.M. del 29 dicembre 1999 individua espressamente i seguenti beni significativi:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Si tratta di beni per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio. L’elenco deve considerarsi tassativo, in quanto la limitazione all’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento opera solo in relazione ai beni indicati dal decreto ministeriale.

Per tutti i beni diversi da quelli elencati nel D.M. 29 dicembre 1999 vale il principio generale in base al quale il valore relativo confluisce in quello della prestazione di servizi soggetto ad IVA con aliquota nella misura del 10 per cento.

Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato (i.e. intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria), si pone il problema di verificare se le stesse assumano rilevanza autonoma e, quindi, al pari degli altri beni diversi da quelli indicati nel citato decreto ministeriale come “beni significativi”, siano soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per la prestazione di servizi o se, diversamente, vadano considerate quali componenti essenziali del bene significativo e, dunque, ne seguano le sorti per quanto concerne la determinazione dell’aliquota applicabile.

In base alla norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 1, comma 19, della Legge di Bilancio 2018, la verifica in merito alla rilevanza delle parti staccate rispetto al bene significativo, ai fini della corretta determinazione della base imponibile sulla quale applicare l’IVA con aliquota nella misura del 10 per cento, “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale (i.e. bene significativo), come individuato nel citato decreto ministeriale (i.e. D.M. 29 dicembre 1999); […]”.

In altri termini, le parti staccate dei beni significativi (rectius, il valore delle stesse), solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (rectius, bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento.

Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni. In quest’ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10 per cento, nel valore dei beni significativi.

Peraltro, qualora l’intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata.

Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento, il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.

A titolo esemplificativo, si pensi alla mera sostituzione del bruciatore della caldaia (i.e. bene significativo) già installata.
Sebbene il bruciatore (componente/parte staccata della caldaia), astrattamente considerato, non presenti, nei termini anzidetti, un’autonomia funzionale rispetto alla caldaia, il valore dello stesso confluisce indistintamente nel valore della prestazione di servizi, ciò, in quanto nell’ambito dell’intervento non viene fornito il bene significativo (i.e. caldaia), bensì esclusivamente una componente dello stesso.

La circolare fonisce inoltre chiarimenti circa la qualificazione di alcuni beni alla luce del criterio indicato dalla norma di interpretazione autentica, attinente all’autonomia funzionale delle componenti staccate rispetto al manufatto principale (vale a dire rispetto ai beni significativi indicati nel D.M.):

  • tapparelle, scuri, veneziane;
  • zanzariere;
  • inferriate o grate di sicurezza.

Fonte: Agenzia delle Entrate