L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d'imposta per l'incremento occupazionale spetta non solo a coloro che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo, ma anche alle persone fisiche che assumono dipendenti, ai liberi professionisti, alle società di persone, di capitali e alle cooperative, comprese quelle non residenti in Italia, per colf e badanti.
OGGETTO: Credito di imposta per l’incremento dell’occupazione – Articolo 2, commi 539-548, della legge finanziaria 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
INDICE
- SOGGETTI BENEFICIARI
- SETTORI AMMESSI
- AREE AMMESSE
- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
4.1 Requisiti dei lavoratori assunti
4.2 Altre condizioni
- DETERMINAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
5.1 Incremento della base occupazionale
5.2 Misura del credito d’imposta
5.3 Riepilogo ed esempi
- RISPETTO DEI MASSIMALI
- CUMULO CON ALTRI AIUTI
- CAUSE DI DECADENZA
8.1 Verifica annuale del livello occupazionale
8.2 Altre cause di decadenza
- ASPETTI PROCEDURALI
- IMPEGNO “DEGGENDORF”
- UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO D’IMPOSTA
- CONTROLLI E RECUPERO