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Legge europea 2018: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale



Pubblicata in GU la Legge europea 2018 (legge del 3 maggio 2019 n. 37), contenente disposizioni sugli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea


In vigore il prossimo 26 maggio 2019 la Legge europea 2018, che contiene disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge del 3 maggio 2019 n. 37, pubblicata in GU del 10.05.2019 n. 108).

La legge si compone di 22 articoli con i quali: 

  • si affrontano 6 procedure di infrazione e 4 casi EU-Pilot;
  • si risolvono 2 casi di aiuti di Stato illegali;
  • si attuano 2 direttive già scadute;
  • si adegua l'ordinamento nazionale a 5 regolamenti europei
  • si dà esecuzione a un accordo internazionale in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri

 Tra i contenuti della Legge europea si segnala:

  • la nuova definizione di "legalmente stabilito", in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali: il legittimo stabilimento in uno Stato membro, presupposto per l'esercizio della professione, va riferito non al luogo di residenza del professionista, ma al luogo in cui questi esercita in via stabile la professione
  • l'inserimento del tirocinio di adattamento, in alternativa alla prova attitudinale, tra le misure compensative che possono essere prescritte, ai fini del riconoscimento del titolo professionale, dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, nei casi specifici in cui la scelta della misura compensativa è rimessa all'autorità, in deroga al principio generale che lascia tale scelta al richiedente. Tali misure sono previste in caso di discordanze tra la formazione seguita dal professionista nello Stato di provenienza e quella richiesta nello Stato ospitante. Finora, la misura prevista era solo la prova attitudinale
  • le minori incompatibilità per quanto riguarda la professione di agente d'affari in mediazione. L'attuale regime è stato contestato dalla Commissione europea in quanto limiterebbe fortemente le attività che un agente immobiliare può svolgere e non rispetterebbe i principi di necessità e proporzionalità richiesti per le restrizioni all'accesso ad una professione
  • i tempi più certi per il pagamento delle imprese nei contratti di appalto con la Pubblica amministrazione: la norma consentirà il rispetto del termine di pagamento di 30 giorni previsto dalla direttiva dell'Unione Europea
  • l'estensione delle regole del mandato di arresto europeo alla Norvegia e all'Islanda: la norma avrà l'effetto di semplificare le procedure per perseguire efficacemente i ricercati italiani fuggiti in quei Paesi o di consegnare alla i ricercati norvegesi o islandesi fuggiti in Italia
  • l'attribuzione ad un'Autorità indipendente (all'ART, anziché all'ENAC) della soluzione delle controversie sui diritti aeroportuali tra l'autorità aeroportuale e l'imprenditore che gestisce i servizi dell'aeroporto: la norma dovrebbe avere ripercussioni positive indirette sui prezzi finali dei biglietti aerei
  • le modifiche alla disciplina IVA dei servizi accessori (trasporto, assicurazione, etc..) dei beni in franchigia: la norma dovrebbe avere ripercussioni positive sui prezzi dei beni importati in Italia da altri Stati membri e dei beni italiani oggetto di esportazioni in altri Stati membri.
  • il recepimento dello stop al "geoblocking" per permettere lo shopping online all'interno dell'Unione Europea senza restrizioni basate sul Paese di provenienza. L'Antitrust si occuperà dell'applicazione del regolamento, mentre il Centro nazionale della rete europea dei consumatori (European consumer centres network, ECC-Net) avrà il compito di assistere i consumatori nelle controversie con i professionisti
  • la previsione di "eccezioni al diritto d'autore" al solo fine di migliorare l'accessibilità o la qualità delle versioni esistenti di libri e altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e digitale, alle persone non vedenti, con disabilità visive o altre difficoltà nella lettura di testi a stampa
  • la previsione di responsabilità per i danni derivanti da una cattiva gestione dei rifiuti nucleari o radioattivi: in via principale, dei produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e dei soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi; in via sussidiaria, dello Stato

Fonte: Gazzetta Ufficiale