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Decreto sicurezza 2018 in Gazzetta: ecco cosa contiene



Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale dello straniero e immigrazione, sicurezza pubblica, e norme antimafia.


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 il cd. decreto Sicurezza con entrata in vigore dal 4 dicembre. Infatti, il 28 novembre 2018, la Camera ha approvato il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale dello straniero e immigrazione, sicurezza pubblica, funzionalità del Ministero dell'interno e organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 

Ecco i principali argomenti trattati

  • Protezione umanitaria e immigrazione irregolare Il decreto sostituisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, con permessi di soggiorno "speciali" che possono essere rilasciati in caso di condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità nel Paese di origine, atti di particolare valore civile, oltre ai casi già previsti dal testo unico sull'immigrazione. A giudicare le controversie relative al rilascio di questi permessi sono le sezioni specializzate in materia di immigrazione che decidono con rito sommario di cognizione. Il provvedimento, inoltre, reca diverse misure finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina.
  • Protezione internazionale Alcune disposizioni del DL 113/2018 riguardano aspetti della disciplina della protezione internazionale dello straniero. Un primo gruppo di misure concerne i richiedenti asilo e incidono sulle procedure per la concessione o il diniego della protezione internazionale (ossia lo status  di rifugiato o quello di beneficiario di protezione sussidiaria) e sono finalizzate, prevalentemente, alla semplificazione e alla riduzione dei tempi di esame della domande di asilo. Un secondo gruppo di misure riguardano coloro ai quali è già stato riconosciuto lo status di rifugiato. Un terzo gruppo di disposizioni coinvolge l'accoglienza dei migranti, il cui sistema di accoglienza viene complessivamente ristrutturato prevedendo, tra l'altro, che il sistema SPRAR sia riservato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati e non anche, come in precedenza, ai richiedenti asilo.
  • Cittadinanza: il decreto prevede la revoca della cittadinanza (acquisita per matrimonio o naturalizzazione o concessa allo straniero nato e residente in Italia fino alla maggiore età) in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione.
  • Polizia locale Il DL reca alcune disposizioni volte a potenziare l'attività della polizia locale. A tal fine, si autorizzano i comuni, che abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'ultimo triennio, di procedere nell'anno 2019 ad assunzioni di personale della polizia municipale. Inoltre, sono previste misure che consentano al personale della polizia municipale di:
    • accedere alla banca dati interforze CED del Ministero dell'interno anche per verificare l'esistenza di provvedimenti di ricerca nei confronti delle persone controllate nel corso del servizio di polizia stradale;
    • utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici, i c.d. taser;
    • portare le armi senza licenza fuori del territorio di appartenenza, per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza 
  • Sicurezza urbana Il provvedimento interviene sul tema della sicurezza urbana introducendo anzitutto disposizioni di natura penale. Si segnala:
    • l'inserimento nel codice penale dell'articolo 669-bis, relativo all'esercizio molesto dell'accattonaggio, che viene punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000;
    • la modifica della fattispecie di impiego di minori nell'accattonaggio sanzionando anche la condotta dell'organizzazione dell'altrui accattonaggio;
    • la punibilità a titolo di illecito penale sia del blocco stradale che dell'ostruzione o ingombro di strade ferrate, fattispecie attualmente punite come illeciti amministrativil
    • l'aumento delle risorse per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni:
  • Sicurezza pubblica Il decreto-legge reca, poi, una serie di disposizioni di diversa natura finalizzate al miglioramento della sicurezza pubblica. Il decreto consente,
    • nel corso del procedimento penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di applicazione e controllo dell'imputato soggetto alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare
    • con finalità di sicurezza e di prevenzione del terrorismo, pone in capo agli esercenti di attività di autonoleggio di veicoli senza conducente l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti. La comunicazione avviene contestualmente della stipula del contratto e comunque con "congruo anticipo" rispetto al momento della consegna del veicolo; tali comunicazioni sono riscontrate con i dati già disponibili presso il CED interforze, all'esito del quale possono essere inviate segnalazioni alle Forze di polizia per gli ulteriori controlli
    • per le stesse finalità, si prevede che l'obbligo di far esibire il documento di identità valga anche per i locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
  • Prevenzione e contrasto alla mafia Il decreto detta alcune disposizioni di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, in particolare intervenendo sul Codice antimafia (D.Lgs 159 del 2011).Viene inasprito il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, a meccanismi di subappalto illeciti (art. 25). Il decreto legge interviene sul Codice antimafia anche con una disciplina volta alla razionalizzazione nella gestione dei beni confiscati nonchè sul personale dell'Agenzia nazionale.
  • Occupazioni abusive La disciplina del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'articolo 633 c.p. è modificata nei seguenti termini:
    • viene elevata la pena detentiva prevista per l''invasione arbitraria di terreni o edifici (dagli attuali "fino a due anni" a "da uno a tre anni");
    • sono ridelineate le circostanze aggravanti: è prevista la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 nel caso in cui il fatto sia commesso da più di cinque persone ovvero da persona palesemente armata (viene meno la circostanza aggravante che ricorre quando il fatto è commesso da più di dieci persone, anche non armate). Nelle ipotesi aggravate è confermata la procedibilità d'ufficio;
    • Viene inserita tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni anche la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici (art. 31) e viene escluso che la misura degli arresti domiciliari possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.
  • Funzionalità del Ministero dell'interno. Un gruppo di disposizioni del DL 113/2018 interviene con misure volte ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno sotto diversi profili. 

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