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Aliquota IVA - edifici destinati ad attivita' di ricerca e formazione



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 12/10/2007 n. 291


Oggetto:
Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - Aliquota IVA applicabile ad edifici destinati ad attivita' di ricerca e formazione.


Per quanto concerne la possibilità di qualificare le costruzioni in questione come "edifici scolastici" assimilati alle case di abitazione ai sensi dell'art. 2 del decreto- legge 21 giugno 1983, n. 1094, convertito con legge n. 35 del 1993, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui ai numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, Parte Terza, del D.P.R. n. 633 del 1972, si rammenta che, secondo i chiarimenti resi dalla scrivente con la circolare n. 1 del 1994, è necessario che l'attività svolta presso i realizzandi edifici sia diretta al perseguimento di finalità di istruzione.

In particolare, gli edifici del complesso in fase di costruzione potrebbero essere qualificati "edifici scolastici" solo a condizione che ricorrano le seguenti condizioni:
1) le costruzioni in argomento devono essere effettivamente utilizzate congiuntamente dal C.N.R. e dalle università convenzionate per svolgere l'attività didattica;
2) l'attività didattico-formativa non deve risultare marginale rispetto all'attività di ricerca effettuata nel medesimo edificio.

Ove effettivamente ricorrano detti presupposti, gli immobili in questione possono essere considerati "edifici scolastici", quindi ricondotti alla categoria degli immobili assimilati alle case di abitazione non di lusso, con la conseguente applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle prestazioni di servizi relative ai contratti di appalto stipulati per la realizzazione del progetto medesimo.

Fonte: Agenzia delle Entrate