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Detrazione interessi passivi mutuo abitazione principale



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 21/12/2007 n. 390


Con particolare riferimento ai mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, il beneficio fiscale in esame è riconosciuto anche nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, così come previsto dall’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir.

L'Agenzia delle entrate ritiene che l’agevolazione in esame torni applicabile anche nel caso di estinzione e successiva stipulazione di un mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale.
Infatti, considerata la stretta affinità che sussiste tra la fattispecie di mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir) e quella di mutuo contratto per la costruzione della stessa (art. 15, comma 1-ter, del Tuir), e al fine di evitare di trattare in modo differente situazioni sostanzialmente identiche, si ritiene che sia possibile, atteso il carattere unitario dell’operazione di estinzione ed accensione del nuovo mutuo e della sostanziale continuità del rapporto di mutuo originariamente stipulato, conservare i benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto.

Al fine di fruire dell’agevolazione in esame, è necessario determinare la percentuale dell’importo del secondo mutuo rispetto all’importo della residua quota di capitale da rimborsare del primo.
Per determinare la percentuale (X) sulla quale è possibile fruire della detrazione degli interessi passivi è possibile adottare, così come prospettato dall’istante, la seguente formula:

X = 100 x residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati / importo del secondo mutuo
X = (100x103.978,37) / 104.000,00 = 99,98%.

OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell’art. 15, comma 1-ter, del D.P.R. n. 917 del 1986 - detrazione interessi passivi - mutuo stipulato per la costruzione dell’abitazione principale.

Fonte: Agenzia delle Entrate