L’indennità percepita dal proprietario di un fondo rustico, acquistato da meno di cinque anni, per la costituzione volontaria di una servitù di passaggio su fondo rustico, deve considerarsi plusvalenza tassabile. Per l'agenzia infatti la fattispecie rappresentata presenta i requisiti per essere assimilata alla cessione a titolo oneroso di beni immobili disciplinata dall’art. 67, comma 1, lett. b), primo periodo .