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Indeducibilità spese derivanti da operazioni con imprese domiciliate nei Paesi c.d. Black List



Indeducibilità spese e altri componenti negativi da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati territori regime fiscale privilegiato, ovvero lista dei Paesi per cui scatta la regola dell’indeducibilità dei costi; Decreto del MEF del 23 Gennaio 2002


In vigore dal 18 novembre 2015.
Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.

L'ultimo decreto ministeriale del 18 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, ha modificato l'elenco dei paesi per i quali scatta l'indeducibilità dei costi, eliminando Hong Kong dalla black list fiscale sui costi deducibili.

Secondo l'art. 1 del presente decreto si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
 
Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
 
Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:
  • Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attivita' di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
  • Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;

ATTENZIONE:
La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’articolo 110 commi 10 e 12-bis del Tuir, cancellando quindi l’obbligo della separata indicazione in dichiarazione, la conseguente sanzione in caso di inadempienza e gli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata. In particolare, tale ultimo intervento normativo ha ulteriormente modificato la disciplina delle transazioni con fornitori localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, prescrivendo l’abrogazione tout court dello speciale regime di limitazione di deducibilità riservato ai costi black list.
Con l’eliminazione dei commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 del TUIR e, dunque, della disciplina ad hoc prevista per i suddetti costi, si vengono a verificare i seguenti effetti:

  • la deducibilità integrale dei costi black list (previo rispetto dei requisiti ordinari di deducibilità previsti dall’ordinamento);
  • il venir meno dell’obbligo, precedentemente previsto, della separata indicazione in dichiarazione dei costi black list e della inapplicabilità della relativa sanzione;
  • il venir meno degli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, la circolare chiarisce che la lista contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, pur non formalmente abrogata dalla legge di Stabilità, perde ogni valenza in quanto ormai superata dal principio generale di deducibilità ordinaria per i costi black list. (vedi Circolare del 26.09.2016 n. 39/E)


Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze