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Responsabilita' appaltante - obblighi contributivi e retributivi



Corte di Cassazione - Sentenza n. 22910 del 26/10/2006


Le Sezioni Unite, componendo un contrasto insorto all'interno della sezione lavoro, hanno affermato che nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre commi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi), la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull'appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una concorrente responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi.

Fonte: Corte di Cassazione