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Cooperative: le agevolazioni fiscali possono vacillare in presenza di appalti



Per la norma tributaria, gli sconti di imposta previsti per le società cooperative a mutualità prevalente, possono vacillare in presenza di contratti di appalto, in quanto i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice andranno computati ai fini del calcolo del rapporto previsto dall’art.11 del D.P.R. n. 601 del 1973


L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 104/E del 28 ottobre 2011, ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito di mutualità prevalente in capo alle società cooperative disciplinate dagli artt. 2512 e 2513 del codice civile, con particolare riferimento alle società cooperative di produzione e lavoro, qualora queste si avvalgano dell’opera di terzi, tramite contratti di appalto, per lo svolgimento dell’attività sociale.

Da un’interpretazione letterale e sistematica degli articoli 2512 e 2513 c.c. si evince che i costi sostenuti per il pagamento di opere affidate in appalto ad altre imprese non possono essere considerati costi di lavoro, e pertanto non andranno computati nel calcolo di prevalenza previsto dalla norma civilistica, tuttavia questi costi rilevano ai fini del calcolo di prevalenza stabilito dall’articolo 11 del Dpr 601/1973.

Con particolare riferimento all’art. 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 si osserva quanto segue.

Le cooperative di produzione e lavoro possono fruire di una esenzione IRES pari alla quota IRAP computata a conto economico “se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità (…) non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alla materie prime e sussidiari.”
Qualora “l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50% ma non al 25% dell'ammontare complessivo degli altri costi”, l’esenzione dal reddito imponibile IRES sarà pari al 50 per cento dell'IRAP iscritta a conto economico.

La norma tributaria, diversamente da quella civilistica, pone in rapporto il costo del lavoro dei soci con il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, escludendo solo i costi inerenti le materie prime e sussidiarie.

In conclusione:

Per una società cooperativa di produzione e lavoro, in presenza di contratti di appalto, i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice vanno computati soltanto ai fini del calcolo del rapporto previsto dall’art.11 del D.P.R. n. 601 del 1973 e non vanno considerati ai fini della determinazione del requisito della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c.



Fonte: Agenzia delle Entrate