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Incentivi per l'assunzione di lavoratori disoccupati o in mobilità: Modalità di presentazione della domanda



Con la circolare n. 140 del 28/10/2011 l’Inps ha modificato le modalità di richiesta dei benefici e autorizzazione degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o iscritti nelle liste di mobilità


L’Inps è impegnato nel continuo miglioramento dei servizi offerti alle aziende e ai loro intermediari, sfruttando le sempre maggiori potenzialità offerte dall’evoluzione tecnologica.

Con circolare Inps n.140 del 28/10/2011 vengono innovate le modalità di richiesta dei benefici e autorizzazione degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o iscritti nelle liste di mobilità.

Dal primo novembre 2011 le richieste per il godimento degli incentivi indicati dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, con le modalità di illustrate nella presente circolare.

Le domande presentate con tale modalità saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dell’Istituto e definite entro il giorno successivo; nello stesso tempo verrà aggiornata la posizione anagrafico-contributiva del datore di lavoro, consentendo l’immediato godimento dell’incentivo stesso.
Sarà successivamente effettuata, a cura degli operatori di sede, una verifica puntuale circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in sede di domanda.

Prima dell’invio della denuncia contributiva (Uniemens) relativa al lavoratore, il datore di lavoro trasmette la dichiarazione di responsabilità, attraverso la nuova funzionalità, accessibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, denominata “Invio istanze on-line”, al momento dell’invio il datore di lavoro allegherà copia in formato elettronico del certificato attestante la disoccupazione o l’iscrizione nelle liste di mobilità del lavoratore o, in alternativa, del modulo di autocertificazione (SC67 -407-90 o SC66 -223/91) debitamente firmato dal lavoratore ed accompagnato da una copia di un documento d’identità del lavoratore.
Nulla deve essere allegato se l’assunzione riguarda un lavoratore in cigs da oltre 24 mesi.

Alla presente circolare sono allegate le guide alla compilazione dei modelli di dichiarazione di responsabilità per gli incentivi previsti dalla legge 407/1990 (modulo 407–90) e dalla legge 223/1990 (modulo 223-91); le guide sono altresì disponibili all’interno del Cassetto previdenziale, in corrispondenza dei singoli moduli.



Fonte: Inps