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Credito di imposta per investimenti in progetti di ricerca: i presupposti oggettivi e soggettivi e le modalità di fruizione



L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 51 del 28/11/2011, fornisce una mini-guida completa sulle modalità di fruizione del credito d’imposta, introdotto con il Decreto Sviluppo 2011 e concesso alle imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca svolti da Università o enti pubblici di ricerca


L’articolo 1 del DL 13 maggio 2011, n. 70 (decreto sviluppo), ha istituito, in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta al fine di incentivare le imprese ad effettuare investimenti in “progetti di ricerca” svolti da Università o enti pubblici di ricerca anche in associazione, in consorzio o in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca di equivalente livello scientifico.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 90% della quota di investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 ed è fruibile in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Con la presente Circolare (in aggiunta al Provvedimento attuativo del 9 settembre 2011) l’Agenzia delle Entrate fornisce una mini-guida operativa in merito ai presupposti soggettivi e oggettivi di accesso al credito di imposta, nonché alle modalità e ai termini di fruizione.

Investimenti agevolabili
La norma non individua analiticamente le tipologie di investimento agevolabili né le spese ammissibili, infatti in base al comma 1, l’agevolazione è destinata alle imprese che “finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca”.

A tale riguardo, considerato il rinvio esplicito effettuato dal comma 3, lettera a), punto 3), alla “disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, di cui alla comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, si ritiene corretto considerare agevolabili tutte le tipologie di ricerca rientranti almeno in una delle definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” o di “sviluppo sperimentale” .

Tuttavia, si ritengono esclusi dagli investimenti agevolabili, in ogni caso, le spese di ricerca sostenute direttamente dalle imprese, ancorché relative a beni o servizi messi a disposizione delle Università o degli enti per la realizzazione del progetto di ricerca cui l’impresa medesima compartecipa, ovvero le spese sotenute per la c.d. “ricerca interna”.

Un’importante precisazione evidenziata nel documento di prassi è che i costi ammissibili devono rispettare anche il requisito dell’inerenza previsto dall’articolo 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Infine, in considerazione della natura automatica dell’incentivo, che non prevede la valutazione preventiva del progetto di ricerca commissionato, si ritiene necessario che le imprese beneficiarie conservino tutta la documentazione, sia amministrativa sia contabile, utile a dimostrare, in sede di controllo, l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute.

Nel documento di prassi vengono forniti anche utili esempi di calcolo:

Esempio n. 1
Un’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011 sostiene costi per investimenti ammissibili pari a euro 150.000, a fronte di investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti, 2008, 2009 e 2010, pari rispettivamente a euro 130.000, 90.000 e 110.000.

Di conseguenza, tenuto conto che l’investimento incrementale è pari a euro 40.000, il credito di imposta maturato è pari a euro 36.000, fruibile in tre quote annuali di euro 12.000 ciascuna, negli esercizi 2011, 2012 e 2013.

Schematicamente:

Periodo di imposta coincidente con l’anno solare - investimenti nel 2011
  • Investimenti effettuati 1/1/2008-31/12/2008 130.000 €
  • Investimenti effettuati 1/1/2009-31/12/2009 90.000 €
  • Investimenti effettuati 1/1/2010-31/12/2010 110.000 €
  • Totale investimenti triennio di riferimento 330.000 €
  • Media di riferimento (330.000 € / 3) 110.000 €
  • Eccedenza sulla media (150.000 € – 110.000 €) 40.000 €
  • Credito di imposta maturato (40.000 € x 90%) 36.000 €
  • Quota annuale fruibile (1/3 di 36.000 €) 12.000 €

Riferimenti Normativi:
  • Provvedimento del 9 settembre 2011 – Disposizioni attuative dell’incentivo
  • Risoluzione n. 88 del 12 settembre 2011 – Istituzione del codice tributo “6835” ai fini della compensazione
  • Decreto Sviluppo - articolo 1 del DL 13 maggio 2011, n. 70

Fonte: Agenzia delle Entrate