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Regime dei minimi e lavoratori in mobilità: modalità di applicazione del regime agevolato



Con due Provvedimenti del 22 dicembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulle modalità di applicazione del regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi e lavoratori in mobilità, e del regime residuale degli ex contribuenti minimi. Tra le precisazioni fornite: esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle fatture emesse e dalla comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (spesometro)


Con il Provvedimento N. 185825/2011 vengono definiti con chiarezza i requisiti per poter entrare nel regime agevolato dei contribuenti minimi dal 2012, in particolare sono dettate le disposizioni concernenti i requisiti di accesso e fuoriuscita dal regime contabile agevolato, le semplificazioni e gli obblighi connessi a tale regime, nonché sono stabiliti i criteri di determinazione del reddito.

Viene confermato che il regime dei nuovi minimi dal 1° gennaio 2012 è riservato a coloro che hanno intrapreso l’attività successivamente alla data del 31 dicembre 2007, e che presentino contemporaneamente sia i requisiti previsti dall’art. 1, commi da 96 a 99, della L. n. 244/2007 (vecchi minimi), sia quelli previsti in aggiunta dall’art. 27, comma 2, del DL 98/2011.

Con il Provvedimento N. 185820 /2011 vengono fornite importanti precisazioni:
  • i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta, a tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva;
  • i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, oltre agli adempimenti previsti dall’articolo 7 del D.M. 2 gennaio 2008, sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell’archivio VIES;
  • sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (spesometro);
  • sono esonerati dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (operazioni con soggetti black list).

In Allegato:

  1. Provvedimento N. 185825/2011 - Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
  2. Provvedimento N. 185820 /2011 - Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).



Fonte: Agenzia delle Entrate