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Tre codici tributo per sanare alcune irregolarità formali



Il decreto sulle semplificazioni fiscali (Dl 16/2012) ha concesso la possibilità di fruire ugualmente di alcune agevolazioni pagando le dovute sanzioni (rimessione in bonis), nonostante ci siano stati ritardi o imprecisioni nell'invio di comunicazioni o nella trasmissione della documentazione; istituiti i codici tributo per il versamento delle sanzioni con Risoluzione dell'11.05.2012 n. 46


Il decreto sulle semplificazioni fiscali (Dl 16/2012) ha concesso la possibilità di accedere ad alcuni regimi opzionali o alla ripartizione del 5 per mille, nonostante si siano commessi errori di tipo formale, come l’invio di comunicazioni tardive o la trasmissione di documentazione incompleta o dimenticanze in dichiarazione, pagando le dovute sanzioni utilizzando i codici tributo istituiti con Risoluzione dell' 11 maggio 2012 n. 46.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle sanzioni si sono istituiti i seguenti codici tributo:
  • “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS”

    L’articolo 2, comma 1, ha previsto che “La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
    a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
    b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
    c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.

  • “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del dl n.16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS 5 per mille”

    L’articolo 2, comma 2, ha previsto per gli enti di poter accedere al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pur non avendo assolto tempestivamente agli adempimenti richiesti, stabilendo che “A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:
    a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
    b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni
    documentali entro il 30 settembre;
    c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.

  • “8116” denominato “Sanzione di cui all’art. 8, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 3-bis, del dl n.16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS”

    L’articolo 2, comma 3, prevede che “All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma.
    In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita”.
    Il successivo comma 3-bis del citato articolo 2, dispone che “In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita”.

Fonte: Agenzia delle Entrate