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Professioni non regolamentate: pubblicata in Gazzetta la Legge



Pubblichiamo il testo completo della Legge del 14.01.2013 n. 4, recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi


E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22 la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e non protette che entrerà in vigore il 10 Febbraio 2013. La Legge disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, intendendo per «professione non organizzata in ordini o collegi» l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista, e può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

I professionisti interessati dalla presente legge, devono contraddistinguere la propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.


Fonte: Gazzetta Ufficiale