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Contributi Inps Gestione artigiani e commercianti 2013



Pubblicate dall'Inps le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2013, incrementate di 0,45 punti percentuali a seguito delle novità introdotte con il Decreto Monti; Circolare Inps dell' 8.02.2013 n. 24


Con Circolare dell' 8 febbraio 2013 n. 24 l'Inps ha pubblicato le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2013.

Si ricorda che a seguito delle disposizioni introdotte con il Decreto Monti Salva-Italia, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2013, sono pari alla misura del 21,75 %.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2013, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per l'anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.357,00.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

21,75 %

21,84 %

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

18,75 %

18,84 %

La riduzione contributiva al 18,75 % (artigiani) e al 18,84 % (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

3.347,59 (3.340,15 IVS + 7,44 maternità)

3.361,41 (3.353,97 IVS + 7,44 maternità

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

2.886,88 (2.879,44 IVS + 7,44 maternità)

2.900,70 (2.893,26 IVS + 7,44 maternità)

Il contributo per l'anno 2013 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2012 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.357,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di € 45.530,00.

Per i redditi superiori a € 45.530,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Per l'anno 2013, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 75.883,00.

Indice della Circolare:

Premessa
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
4. Massimale di reddito annuo imponibile.
5. Contribuzione a saldo
6. Imprese con collaboratori
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
8. Termini e modalità di versamento


Fonte: Inps