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Lavoro accessorio e le modifiche della Riforma Fornero



Con Nota del 18.02.2013 n. 3439, il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti sul lavoro occasionale di tipo accessorio (in particolare in merito all’utilizzo dei voucher, i c.d. buoni lavoro), a seguito delle modifiche introdotte con la Riforma del lavoro (Legge 92/2012) e di quanto già comunicato con la Circolare n. 4/2013


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 3439 del 18 febbraio 2013, con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’utilizzo dei voucher nei rapporti di lavoro occasionale di tipo accessorio, a seguito delle modifiche apportate dalla Riforma del lavoro (Legge 92/2012) alla fattispecie e di quanto già comunicato con la Circolare Ministeriale n. 4/2013.
 
In particolare, le sopra citate modifiche, ovvero quelle concernenti le caratteristiche dei voucher (orari, numerati progressivamente e datati) richiedono una modifica delle procedure, anche telematiche, di rilascio dei voucher da parte dell’Inps, nonché una diversa valutazione, in particolare nel settore agricolo, della corrispondenza oraria del valore nominale del voucher, attualmente fissato a 10 euro.
 
Al fine di consentire una piena utilizzabilità dello strumento nelle more della definizione delle procedure in questione, si ritiene che possano trovare ancora applicazione le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l’utilizzabilità dei voucher acquistati, ferme restando le nuove limitazioni di carattere economico.
 
Tenendo conto della specificità del settore agricolo, e in attesa della nuova determinazione dell’importo orario del voucher, fermo restando il suo valore nominale, è possibile fare riferimento, esclusivamente in tale settore, alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali