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Titoli di risparmio per l’economia meridionale: le risposte dell’Agenzia ai quesiti



L’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti in merito agli aspetti applicativi, soggettivi e oggettivi, dei titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’art. 8, comma 4, del D.L. n. 70/2011; Circolare del 30.04.2013 n. 10/E


Con la Circolare n. 10/E del 30 aprile 2013, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione della disciplina concernente i “Titoli di risparmio per l'economia meridionale” (c.d. Trem), i cui interessi beneficiano di un trattamento fiscale agevolato, in quanto godono dell'aliquota ridotta al 5%, anziché quella ordinaria al 20%. I predetti titoli possono essere sottoscritti da persone fisiche, residenti e non residenti, che non esercitino attività  professionale o d’impresa, sia di tipo commerciale sia agricola.
Relativamente all’ambito di applicazione oggettivo della norma, la circolare chiarisce che l’aliquota agevolata del 5% può essere applicata alla generalità dei redditi di capitale prodotti dai titoli di risparmio per l’economia meridionale. Pertanto, il particolare regime trova applicazione, non solo per gli interessi, ma anche per gli "scarti di emissione".
 
 

Fonte: Agenzia delle Entrate