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I terreni agricoli collinari o montani sono esenti dall'IMU



Per effetto del combinato disposto del comma 1 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2012, del comma 8 dell’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011 e del comma 1, lettera h), dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sono esenti dall’imposta municipale propria. Ad oggi tali aree sono individuate unicamente in base alla circolare n. 9/E/1993 del Ministero delle Finanze contenente l'elenco dei Comuni che godono dell’esenzione.


I terreni agricoli situati in zone di collina o di montagna (di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993) i quali, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 504/92, sono esclusi dall’IMU, ricadono nell’assoggettamento a Irpef. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013.
 
La stessa regola vale per i terreni incolti, per i quali la circolare MEF n. 3/DF/2012 ha previsto in generale l’assoggettamento all’imposta municipale. Tuttavia, se tali terreni sono collocati in collina o in montagna scatta l’esclusione dall’IMU, in quanto non costituiscono una categoria autonoma di immobili, ma appartengono alla categoria dei terreni agricoli (non essendo né aree edificabili né fabbricati).
 
Doppia esenzione, invece, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/93 situati in comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat. In questo caso le costruzioni rurali che sono esenti da IMU non assolvono nemmeno l’Irpef, alla luce dell’esclusione a regime da imposizione diretta contenuta nell’articolo 42 del TUIR.
 
 
 
 

Fonte: Gazzetta Ufficiale