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Perdite su crediti: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia



L’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sul nuovo regime di deduzione delle perdite su crediti introdotto dal D.L. 83/2012 e applicabile a partire dal periodo d’imposta 2012; Circolare del 01.08.2013 n. 26


Con la Circolare n. 26/E dell’1 agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni operative sulla nuova disciplina della deducibilità delle perdite sui crediti introdotta dal Decreto Sviluppo (Dl 83/2012). Fino al 2011 la perdita su un credito poteva essere dedotta dal creditore solo previa dimostrazione di elementi certi e precisi (art. 101 comma 5 del Tuir).
 
Il nuovo comma 5 dell’articolo 101 del Tuir (modificato dal Dl n. 83 del 2012) individua alcuni casi nei quali è possibile dedurre le perdite senza necessità di dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi. Si tratta delle perdite relative a crediti:
  1. di modesta entità e scaduti da almeno 6 mesi;
  2. il cui diritto alla riscossione risulti prescritto;
  3. per i quali il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
  4. che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto IAS adopter in dipendenza di eventi estintivi.
 
 

Fonte: Agenzia delle Entrate