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Immobili, tutte le regole operative in vigore dal 2014



Con la circolare n. 2/E del 21.02.2014 l’Agenzia delle Entrate illustra le modifiche alla tassazione applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari.


Dal 1° gennaio 2014 sono cambiate le tasse sugli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari. Per chi compra o vende casa la Legge di Stabilità 2014 ha modificato la tassazione applicabile (imposta di registro, ipotecaria e catastale). Con la Circolare n. 2/E del 21.02.2014 l'Agenzia delle Entrate riassume tutte le nuove regole operative sulla tassazione delle compravendite immobiliari.
In particolare, per i trasferimenti di immobili fuori campo Iva entrano in scena tre sole aliquote dell’imposta di registro:
  • 2% per la prima casa,
  • 9% per tutti gli altri beni immobili,
  • 12%, a determinate condizioni, per i terreni agricoli e relative pertinenze.
L’imposta di registro dovuta non può essere in ogni caso inferiore a 1.000 €. Inoltre, passa da 168 a 200 € l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecarie e catastali previste in misura fissa per gli atti soggetti a Iva.
 
INDICE CIRCOLARE:
 
PREMESSA
1. MODIFICHE ALL’ARTICOLO 1 DELLA TARIFFA, PARTE PRIMA, ALLEGATA AL TUR
1.1 Permuta
1.2 Divisione
1.3 Agevolazioni “prima casa”
1.1.1 Agevolazione ‘prima casa’ in sede di successione e donazione
1.1.2 Credito di imposta per il riacquisto della “prima casa”
1.4 Norme abrogate per effetto della riformulazione dell’articolo 1
2. ATTI IMMOBILIARI SOGGETTI AD IVA
3. EFFETTI DELLA RIFORMA SUGLI ATTI SOCIETARI: CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI E ASSEGNAZIONI AI SOCI
4. EFFETTI DELLA RIFORMA SUGLI ATTI GIUDIZIARI – ATTI RECANTI IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI O LA COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI
5. ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO, DAI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI E DALLE TASSE IPOTECARIE
5.1 Atti e formalità direttamente conseguenti
5.2 Fattispecie particolari
5.3 Atti per i quali non opera l’esenzione
6 REGOLE DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
6.1 La disciplina del “prezzo-valore”
7. APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE MINIME DI REGISTRO
7.1 Criteri di applicazione dell’imposta minima di registro di 1.000 euro e dell’imposta fissa/minima di 200 euro di cui all’articolo 41 del TUR
7.1.1 Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi
7.1.2 Applicazione dell’imposta minima in caso di unica disposizione
8. SOPPRESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE IN LEGGI SPECIALI
9 REGIMI AGEVOLATIVI APPLICABILI
9.1 La mediazione civile e commerciale
9.2 Procedimenti in materia di separazione e divorzio
9.3 La conciliazione giudiziale
9.4 Agevolazioni per la piccola proprietà contadina
9.5 Atti di riorganizzazione tra enti
9.6 Fondi immobiliari
9.7 Agevolazioni previste per la partecipazione all’esposizione universale di Milano del 2015 (EXPO 2015)
10. DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
10.1 Decorrenza delle nuove disposizioni in materia di imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento e di costituzione di diritti reali immobiliari
10.2 Decorrenza dell’aumento delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale
 
 

Fonte: Agenzia delle Entrate