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Imposta sostitutiva del 20 per cento per il risparmio gestito in liquidazione



I commissari liquidatori di una società di intermediazione mobiliare in liquidazione coatta amministrativa, dove alcuni clienti di questa hanno optato per il regime del risparmio gestito, sono tenuti ad applicare l’imposta sostitutiva (ISOS) del 20% sul risultato maturato; Risoluzione del 13.02.2014 n. 19


I commissari liquidatori, nel caso in cui il contribuente (cliente della SIM) abbia optato per il regime del risparmio gestito, sono tenuti ad applicare lo stesso regime fiscale cui era sottoposto il patrimonio gestito prima dell’inizio della procedura di liquidazione, questa è la conclusione alla quale è pervenuta l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 13/02/2014 n. 19/E.
 
Pertanto, ai sensi del comma 11, art. 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, i commissari liquidatori, a decorrere dall’anno 2013, sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva del 20% sul risultato annualmente maturato di ogni singolo rapporto di gestione individuale entro il 16 febbraio dell’anno successivo. In sostanza, il calcolo dell’imposta va effettuato con le modalità ordinarie ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 7, tenendo conto dell’intero periodo d’imposta ancorché l’insediamento dei commissari liquidatori sia intervenuto in corso d’anno.
 
Inoltre, i commissari liquidatori dovranno indicare nel quadro ST del modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (Modello 770) l’imposta prelevata sul complesso delle gestioni.

Fonte: Agenzia delle Entrate