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Affrancamento avviamento e marchi d’impresa: ambito di applicazione



Con Provvedimento del 6.06.2014 l'Agenzia delle Entrate illustra le regole dell'affrancamento dei valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, previo pagamento di un'imposta sostitutiva


L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 6 giugno 2014 ha illustrato le regole per l'applicazione della disciplina dell'affrancamento dei valori relativi ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, ovvero le modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
 
Sono ammesse al regime dell’imposta sostitutiva le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali.
 
Il regime dell’imposta sostitutiva si applica ai soggetti di seguito indicati, che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria o traslativa:
  1. incorporanti o risultanti dalla fusione in operazioni di fusione;
  2. beneficiari in operazioni di scissione;
  3. conferitari in operazioni di conferimento d’azienda;
  4. conferitari in operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’articolo 175 del TUIR;
  5. conferitari in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell’articolo 177 del TUIR;
  6. cessionari in ipotesi di compravendita di partecipazione di controllo;
  7. cessionari in ipotesi di compravendita d’azienda, che includa partecipazioni di controllo;
  8. scambianti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta ai sensi dell’articolo 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
  9. soci che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione di controllo a seguito di un’operazione di fusione o scissione;
  10. conferenti che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di conferimento di azienda;
  11. conferenti che, per effetto di operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’articolo 175 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
  12. conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell’articolo 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo.
I soggetti di cui sopra possono esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva a condizione che facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione straordinaria o traslativa ha avuto efficacia giuridica, a seguito di una delle ipotesi di cui sopra, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.
 

Fonte: Agenzia delle Entrate