Archivio per Categorie
Archivio per Anno

Chiusura conti correnti



Ministero dello Sviluppo Economico - nota del 21-02-2007 n. 5574


Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248. Chiarimenti che potranno risultare utili agli operatori e alla clientela di banche e di altri intermediari finanziari ai fini dell'applicazione della disposizione in questione. Recesso senza penalità e senza spese di chiusura Il comma 2 dell'articolo 10 in esame attribuisce ai clienti un diritto di recesso dai contratti di durata senza penalità e senza spese di chiusura. Si ritiene che la disposizione sia volta ad attribuire al cliente un diritto di recesso senza spese e penalità in quelle fattispecie contrattuali nelle quali lo svolgimento del rapporto nel tempo non è incompatibile, sul piano causale, con la possibilità, per una delle due parti, di porre liberamente fine al rapporto.

In particolare, la previsione trova applicazione nei contratti a tempo indeterminato o, comunque, a esecuzione continuata o periodica, quali, ad esempio:

- il conto corrente;

- il deposito titoli in amministrazione (c.d. conto titoli);

- il deposito (purché non sia previsto un termine di durata come, ad esempio, nei depositi vincolati e nei certificati di deposito);

- l'apertura di credito;

- il bancomat;

- la carta di credito.

Il divieto di applicare spese di chiusura riguarda, in ogni caso, sia le spese espressamente qualificate in contratto come costi di chiusura, sia quelle relative a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla banca in occasione dell'estinzione del rapporto (es. trasferimento dei titoli presso altro intermediario). Non contrasta peraltro con il divieto in esame la richiesta ai clienti di un rimborso delle spese sostenute dall'intermediario in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate dal contratto e nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente (es. documento di sintesi).


Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy