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Nuovi chiarimenti sull'Imu per i terreni agricoli



Con l'avvicinarsi della scadenza del 10 febbraio per il versamento dell'IMU sui terreni agricoli, le Finanze forniscono ulteriori chiarimenti in merito all'esenzione e all'aliquota da applicare; Risoluzione del MEF del 03.02.2015 n. 2


Con Risoluzione del Ministero delle Finanze del 3 febbraio 2015 n. 2/DF vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito all'esenzione IMU sui terreni agricoli. In particolare in base ai nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione per l’IMU sui terreni agricoli, l’esenzione si applica, secondo quanto disposto dalla lett. a) dell’art. 1 del DL n. 4 del 2015, a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT e, ai sensi della successiva lett. b), ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
 
Occorre sottolineare che l’esenzione in parola si applica nel primo caso a tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del possessore, mentre nel secondo caso è necessario che il possessore sia un CD o uno IAP, iscritto nella previdenza agricola. Pertanto, in questa seconda ipotesi, non rientrano nel perimetro di applicazione dell’esenzione di cui alla lett. b) dell’art. 1 del D. L. n. 4 del 2015, i terreni posseduti da soggetti diversi da CD e IAP, vale a dire posseduti dai cosiddetti rentiers.
 
Si deve anche riportare la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 1 del D. L. n. 4 del 2015 che introduce una clausola di salvaguardia, in base alla quale, per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per quei terreni che risultavano esenti sulla base del decreto del 28 novembre 2014, e che, invece, sono divenuti imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri previsti dall’art. 1 dello stesso D. L. n. 4 del 2015.
Inoltre, il comma 4 dell’art. 1 in commento fa salva, limitatamente all’anno 2014, anche l’esenzione dall’IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non erano già esenti sulla base dei criteri previsti dal decreto del 28 novembre 2014.
 
Infine è opportuno precisare che i soggetti i quali hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente a terreni che sulla base dei precedenti criteri risultavano imponibili e che, invece, in virtù dei nuovi criteri, sono esenti dall’IMU hanno ovviamente diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o a effettuare la compensazione laddove il comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze