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Split payment – pronta la circolare con le istruzioni



Ecco la circolare dell’Agenzia delle Entrate con le istruzioni applicative sulla scissione dei pagamenti o split payment , emanata ieri 9 febbraio. Niente sanzioni per le violazioni commesse fino al 9 febbraio.


E’ stata emanata in data 9 febbraio 2015 la Circolare n.1/E che detta le istruzioni operative per l’applicazione dello split payment ovvero la scissione dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei propri fornitori.
Il meccanismo è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 dall’art. 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, n. 190, che modificando l’art. 17 ter del decreto Iva ha previsto che:
 
“per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
 
Lo scopo dello splyt paument è quello di garantire l’erario, dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.
Lo split payment si applica per le fatture emesse dal 1 gennaio 2015, tuttavia la circolare precisa che non si applicano sanzioni per le violazioni commesse prima dell’emanazione della presente circolare.
 
Per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.
 
Il fornitore, pertanto, potrà verificare direttamente nell’anagrafica dell’IPA la categoria di appartenenza e i riferimenti dell’ente pubblico acquirente. La Circolare precisa che tale elenco anagrafico non può però ritenersi esaustivo e, pertanto, qualora dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Agenzia delle Entrate