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Per gli immobili delle Casse edili esenzione IMU e TASI



Gli immobili delle Casse Edili utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali in favore degli iscritti, sono esenti da IMU e TASI; Risoluzione del MEF del 05.10.2015 n. 8


Gli immobili posseduti e utilizzati dalle casse edili per lo svolgimento dell’attività previdenziale nei termini e alle condizioni delineate nella Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2015 n. 8/DF, rientrano nella disciplina che regola l’esenzione dall’IMU e dalla TASI (esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).

Vediamo brevemente le condizioni per usufruire dell'esenzione delineate dalla Risoluzione.

Le casse edili, per poter beneficiare dell’esenzione dall’IMU e dalla TASI, devono possedere contemporaneamente i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo, di cui alla lett. i), comma 1, dell’art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, nonché quelli generali e di settore, stabiliti rispettivamente agli artt. 3 e 4 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200, i quali stabiliscono i parametri per qualificare le attività di cui alla più volte menzionata lett. i) come svolte con modalità non commerciali.

Per quanto concerne, innanzitutto, il possesso del requisito di carattere soggettivo, in base al quale l’esenzione in discorso riguarda esclusivamente “i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, vale a dire gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato”, si ritiene che le Casse edili sono definite dall’art. 37 del Contratto collettivo nazionale del settore edile e affini quali organismi di origine contrattuale e sindacale a carattere paritetico (gestiti unitariamente dai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dai rappresentanti dei datori di lavoro del settore edilizio), cui è demandato dall’ordinamento il perseguimento di specifiche finalità assistenziali e previdenziali a favore degli iscritti. Al tal riguardo, inoltre, appare condivisibile la ricostruzione effettuata nel quesito in esame, laddove si afferma che le casse edili – non avendo come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale – rientrano pacificamente tra gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del d.p.r. n. 917/1986.

Passando, invece, all’analisi del requisito oggettivo, il richiamato art. 7, comma 1, lett. i) richiede che, per poter beneficiare dell’esenzione in esame, gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali devono essere “destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. E anche questo sussiste dal momento che l’attività svolta dalle casse edili può qualificarsi come attività previdenziale così come definita dall’art. 1, comma 1, lett. g) del D.M. n. 200 del 2012.

Passando all’analisi dei requisiti generali e di settore, previsti dagli artt. 3 e 4 del D.M. n. 200 del 2012 - ai quali è stata attribuita efficacia di norma di rango primario attraverso il richiamo effettuato allo stesso dall’art. 9, comma 6-ter del citato D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - che, come già illustrato, sono necessari per qualificare le attività di cui alla più volte menzionata lett. i), come svolte con modalità non commerciali, occorre rammentare che l’art. 3 chiarisce, altresì, che le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del citato D. Lgs. n. 504 del 1992, sono svolte con modalità non commerciali quando l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale prevede:

“a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge”.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’IMU e dalla TASI è fondamentale che lo statuto delle casse edili contempli anche il possesso di tali requisiti generali.


Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze