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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: ecco il codice tributo



Istituito il codice tributo con cui le imprese, dal 1° gennaio 2016, potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo; Risoluzione del 25.11.2015 n. 97


Con Risoluzione del 25 novembre 2015 n. 97/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (Dl n. 190/2014).

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in argomento si istituisce il seguente codice tributo:

  • “6857” denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Si precisa che il codice tributo “6857” sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016.


Fonte: Agenzia delle Entrate