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Modificati i modelli degli Studi di Settore e parametri



Modifiche alla modulistica degli studi di settore e parametri da utilizzare con riferimento al periodo d’imposta 2017, con il provvedimento dell'Agenzia del 03.05.2018 n. 90727


Con Provvedimento del 3 maggio 2018 n. 90727, l'Agenzia ha approvato le modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017. Le modifiche interessano un considerevole numero di modelli e istruzioni e riguardano diversi ambiti.

In particolare, tale modulistica dichiarativa risulta integrata con i seguenti interventi:

  • aggiornamenti finalizzati a recepire gli interventi correttivi agli studi di settore, approvati con il decreto ministeriale del 23 marzo 2018, applicabili, per il periodo di imposta 2017, alle imprese minori in contabilità semplificata. Al riguardo, i modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d’impresa sono integrati con la nuova sezione “Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata” composta dai righi da F41 a F44;
  • aggiornamenti finalizzati all’acquisizione di dati utili per la costruzione e/o l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21giugno 2017, n. 96, analizzati dalla Commissione degli esperti per gli studi di settore nelle riunioni del 28 febbraio e del 28 marzo 2018.

Al riguardo:

  • la tabella 1 – Elenco degli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2017 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2007) allegata alle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
  • i frontespizi dei modelli degli studi di settore interessati dall’intervento, le copertine ed il paragrafo “1. GENERALITÀ” delle relative istruzioni;
    sono integrati con il riferimento a codici attività per i quali gli studi di settore stessi dovranno essere compilati, per il periodo di imposta 2017, ai soli fini della acquisizione dei dati.

Inoltre, i modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d’impresa ed il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, da utilizzare dagli esercenti attività d’impresa, e le relative istruzioni sono integrate con una nuova sezione “Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata” composta da quattro righi.

La previsione dell’inserimento di tali ulteriori dati è stata oggetto di analisi da parte della Commissione degli esperti per gli studi di settore nelle citate riunioni del 28 febbraio e 28 marzo 2018.
Nel modello dello studio di settore WG68U è stata inserita, nel quadro D - Elementi specifici dell’attività, la variabile “Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d'imposta)” al fine di gestire la non applicabilità dell’indicatore di coerenza “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta”, a seguito delle modifiche approvate con il decreto ministeriale del 23 marzo 2018, in precedenza citato; conseguentemente è stato eliminato il rigo Z11.

Infine sono stati corretti taluni refusi presenti nei modelli e nelle istruzioni degli studi di settore e dei parametri. In particolare sono modificate:

  • le istruzioni “Parte generale” e quelle del quadro F – Elementi contabili dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
  • il modello dello studio di settore WM23U;
  • le istruzioni del modello parametri relativo agli esercenti arti e professioni.

Tenuto conto delle modifiche alla modulistica in precedenza citate si provvederà, come previsto al punto 4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia 15 febbraio 2018, a pubblicare nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate le conseguenti correzioni alle specifiche tecniche ed ai controlli.


Fonte: Agenzia delle Entrate