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Proroga termini - definizione agevolata di adempimenti tributari



Decreto Legge del 7 aprile 2003 n. 59


Decreto Legge del 7 aprile 2003 n. 59 – Proroga dei termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari (G.U. n. 82 dell’8/04/2003)

Testo in vigore dal: 8-4-2003

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini relativi all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 9-bis, 11 e 12 e da 14 a 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché agli articoli 5, 5-quinquies, 6, 6-bis e 6-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, in materia di definizione di taluni adempimenti ed obblighi tributari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge: Articolo 1

 

1. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 aprile 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio 2003" ed i termini connessi a tale ultima data, contenuti nei predetti provvedimenti legislativi, sono corrispondentemente rideterminati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, corrispondentemente al nuovo termine di cui al comma 1, i nuovi termini per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle definizioni di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

 

Articolo 2

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 7 aprile 2003

CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze