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Conferimento di azienda e trasferimento del plafond iva



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 21/04/2007 n. 165


L'Agenzia delle Entrate precisa che in caso di conferimento d’azienda il beneficio della non imponibilità Iva per l’acquisto e l’importazione di beni e servizi, è trasferibile dalla società conferente, in possesso dello status di esportatore abituale, alle conferitarie anche se alle subentranti non sono attribuiti i debiti relativi al personale dipendente.

Premessa dell'Agenzia:
Il conferimento d’azienda o di ramo aziendale determina il subentro nella posizione di esportatore abituale da parte del conferitario il quale può fruire del plafond maturato dalla conferente quando ricorrono due condizioni:
1. il conferitario continua, senza soluzione di continuità, l’attività relativa ai complessi aziendali oggetto del conferimento, in precedenza svolta dal conferente;
2. il conferente subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi ai complessi aziendali conferiti (cfr. Ris. Min. n. 360030 del 18 marzo 1977; Ris. Min. n. 505229 del 7 novembre 1987; Ri. Min. n. 621099 del 4 luglio 1989).

Fonte: Agenzia delle Entrate