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Trattamento fiscale di promozioni commerciali



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 19/05/2008 n. 2004


L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento Ires, Irap e IVA di una operazione di promozione commerciale; il caso oggetto di interpello è riferito a una concessionaria di automobili che, ad ogni acquisto o richiesta di assistenza, riconosce ai clienti dei punti, da utilizzare successivamente sotto forma di sconti, quest'ultima chiede quindi di conoscere il trattamento fiscale, sia ai fini Ires e Irap, degli accantonamenti ad un apposito fondo che servono per coprire i costi che si prevede di sostenere nel momento in cui i clienti chiederanno di usufruire dei punti accumulati.

L'Agenzia spiega che, ai fini IRES, gli accantonamenti in questione non sono deducibili perché non rientrano tra quelli espressamente previsti dalle disposizioni sulla determinazione del reddito d'impresa. Di conseguenza, dato che la società opera in bilancio accantonamenti diversi da quelli indicati nel Tuir (articolo 107), dovrà procedere alla ripresa a tassazione degli stessi (parallelamente al relativo stanziamento a conto economico), effettuando una variazione in aumento del risultato d’esercizio di importo pari agli accantonamenti ancora non utilizzati al termine dei singoli esercizi.
L'utilizzo dello sconto rileverà invece fiscalmente, attraverso una variazione in diminuzione, qualora il periodo d'imposta in cui viene concesso lo sconto al cliente dovesse essere diverso da quello di accantonamento al fondo.

Ai fini IRAP, viene chiarito che gli accantonamenti per rischi e oneri indicati alle voci B12 e B13 del conto economico sono indeducibili in quanto somme "di natura estimativa, che non devono assumere rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile". Pertanto i costi corrispondenti risulteranno deducibili dalla base imponibile al momento dell'effettivo sostenimento e sempre che siano riconducibili a voci dell'aggregato B rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP, come nel caso prospettato dall’istante.

Ai fini Iva, infine, la base imponibile sarà determinata al netto degli sconti dovuti e applicati direttamente in fattura al cliente.

Fonte: Agenzia delle Entrate