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Sanzioni per intero sul tardivo versamento del diritto annuale



Ministero dello sviluppo economico - Circolare n. 62417 del 30 dicembre 2008


Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che le sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso non si applicano alla regolarizzazione del versamento del Diritto Annuale alla Camera di Commercio.

Il decreto 27 gennaio 2005, n. 54, regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale, nel precisare l'oggetto e la natura delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale, richiama all'articolo 1 e all'articolo 2, comma 1, le disposizioni e i principi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

All'articolo 6, comma 1, il richiamato decreto n. 54/2005, nello stabilire la procedura per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, richiama lo stesso articolo 13 e definisce nel dettaglio le misure ridotte della sanzione applicabile ai contribuenti in caso di ravvedimento. Tali misure coincidono esattamente con le misure stabilite dal decreto legislativo n. 472/1997 per l'applicazione del medesimo istituto alle violazioni relative ai tributi erariali.

L'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 - relativo alle misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - con il fine di ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, al comma 5, modifica la misura della sanzione ridotta applicabile in caso di ravvedimento stabilita dal'articolo 13 del richiamato decreto legislativo n. 472/1997.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti in merito all'applicabilità di questa modifica normativa al disposto dell'articolo 6, del decreto n. 54/2005 (ravvedimento per le violazioni in materia didiritti annuali ai sensi del più volte richiamato articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997), questo Ministero comunica di ritenere che la modifica disposta dal comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29.11.2008 n. 185 non abbia un automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) del sopra richiamato articolo 6 del decreto n 54/2005, il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili.

Si fa peraltro riserva di comunicare le eventuali iniziative che potrebbero essere assunte per modificare, in coerenza con tale innovazione legislativa, il regolamento contenuto nel decreto ministeriale n. 54/2005, ovvero eventuali modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge n. 185/2008 che abbiano analoghi effetti.


Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy