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Sicurezza sul lavoro: Terzo elenco dei valori indicativi di esposizione professionale



Definito il terzo elenco dei valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione; Decreto Interministeriale del 6.08.2012


E’ stato pubblicato, sulla G.U., n. 218 del 18 settembre 2012, il D.M. 6 agosto 2012, contenente: “Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione”.

I valori riportati nella tabella allegata riguardano le sostanze chimiche pericolose di cui si definisce:

  • numero di inventario EINECS, inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale;
  • numero del registro del CAS, Chemical Abstract Service;
  • la notazione che identifica la possibilità di un assorbimento significativo della sostanza attraverso la pelle;
  • il valore limite di esposizione misurato o calcolato in milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa e in ppm, parti per milione nell’aria (ml/m3), in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore;
  • il valore limite, misurato come il precedente in ml/m3  e ppm, al di sopra del quale  nell’arco di un quarto d’ora l’esposizione non deve avvenire.

In Allegato:

  • D.M. 6 agosto 2012
  • Tabella valori limite di esposizione professionale allegata al DM.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali