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Società di Comodo: maggiorazione IRES



L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla maggiorazione dell’aliquota ordinaria Ires per le Società di Comodo (maggiorazione di 10,5 punti percentuali) e sulla determinazione della base imponibile; Circolare del 4.03.2013 n. 3


L’articolo 2, comma 36-quinquies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ha introdotto per le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni) ed i soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territori o dello Stato) che si qualificano “di comodo”, una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.
Sono qualificate “di comodo” le società non operative e le società in perdita sistematica.
 
Con Circolare del 4 Marzo 2013 n. 3, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito a tale maggiorazione e alla determinazione della base imponibile.
 
Indice della Circolare:
  1. LA MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ “DI COMODO”: I SOGGETTI PASSIVI.
  2. LA BASE IMPONIBILE SU CUI APPLICARE LA MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ “DI COMODO”
  3. LA MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA IRES IN CASO DI OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 115 E 116 DEL TUIR
  4. LA MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA IRES IN CASO DI OPZIONE PER IL REGIME DEL CONSOLIDATO NAZIONALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 117 E SS. DEL TUIR
  5. ENTRATA IN VIGORE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA IRES E VERSAMENTO DEGLI ACCONTI.

Fonte: Agenzia delle Entrate