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Iva al 22%, indicazioni operative dall’Agenzia delle Entrate



Con la Circolare del 5 novembre 2013, n. 32/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti operativi sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22%, rinviando in linea generale alle precisazioni fornite in occasione del precedente aumento dell’imposta (Circolare n. 45/2011)


L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 32/E del 5.11.2013, ha dettato alcune indicazioni operative per la corretta applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria del 22%, entrata in vigore dal 1° ottobre 2013. La circolare, rinviando ai chiarimenti generali forniti in occasione del precedente aumento dell’aliquota Iva dal 20 al 21% (Circolare n. 45/E/2011), fornisce una serie di indicazioni in merito al comportamento da adottare con riferimento alla gestione dei principali adempimenti. Criteri applicativi, correzione degli errori e disposizioni per particolari settori tra i principali chiarimenti forniti.
Per esempio, in caso di opzione per il regime dell’IVA per cassa l’Agenzia precisa che l’aliquota da applicare si determina in base al momento in cui l’operazione si considera effettuata. Pertanto, per le consegne di beni avvenute prima del 1° ottobre 2013 e saldate successivamente, l’aliquota applicata è quella del 21%, anche se l’esigibilità dell’imposta si è verificata solamente all’atto del pagamento.
 
Indice:
  1. Aumento dell’aliquota IVA ordinaria
  2. Criteri applicativi
  3. Correzione degli errori
  4. Settori particolari: Servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc.

Fonte: Agenzia delle Entrate