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IMU: cosa si intende per abitazione principale se coniugi e figli vivono in altra casa



La Sentenza n. 14389 del 15 giugno 2010 emessa dalla Corte di Cassazione ha formulato un importante principio di diritto in materia ICI (e di conseguenza in materia IMU) secondo il quale l’abitazione posseduta dal contribuente poteva essere ritenuta principale soltanto se nella stessa dimoravano abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari.


Ai fini IMU, per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, modificato dal D.L. n. 16 del 2012. La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
 
Come già pronunciato con la Sentenza n. 14389 del 15 giugno 2010 della Corte di Cassazione, nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU. In altri termini, la Corte di Cassazione stabiliva che il contribuente che viveva abitualmente in un immobile non aveva diritto all’esenzione ICI prevista per l’abitazione principale, se il resto della famiglia viveva in un altro immobile. Analogamente in materia di IMU deve essere ritenuta abitazione principale soltanto se nella stessa “dimorano abitualmente” sia il contribuente che i suoi familiari.
 
 

Fonte: Corte di Cassazione