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Jobs act e il Decreto attuativo sulla conciliazione vita e lavoro



Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto attuativo del Jobs Act in materia di Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro; Testo del Decreto legislativo del 15.06.2015 n. 80 pubblicato in GU del 24.06.2015


Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, il Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 n. 80, contenente le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della L. 183 del 2014.
 
Il Decreto entra in vigore dal 25 giugno 2015.
 
Si ricorda che il Consiglio dei Ministri l’11 giugno 2015 aveva approvato in parte in maniera definitiva e in parte in esame preliminare, i Decreti attuativi sul Jobs act in attuazione della legge delega 183/2014 (JOBS ACT):
 
In via definitiva 2 Decreti Legislativi (Lavoro e Politiche Sociali) in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, recanti:
  1. misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro;
  2. testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni;
In esame preliminare 4 Decreti Legislativi (Lavoro e Politiche Sociali) in attuazione della legge n. 183 del 2014, recanti disposizioni in materia di:
  1. razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
  2. riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
  3. riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
  4. razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità;
Qui di seguito la sintesi (pubblicata dal Governo) del Decreto sulle MISURE PER LA CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, VITA E DI LAVORO, e il testo del Decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 80 pubblicato in GU n.144 del 24.06.2015 - Suppl. Ordinario n. 3.
 
Il provvedimento interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (151/2001), e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici. Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.
Viene prevista un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni, queste misure anche nei casi di adozione o di affidamento.
I congedi di paternità vengono estesi a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto.
Introdotta l'estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.
 
Il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. Si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.

Fonte: Governo Italiano