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Digitalizzazione alberghi: le modalità di fruizione del credito d'imposta



Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, delle agenzie viaggi utilizzabile sono in compensazione tramite il modello F24; Provvedimento del 14.10.2015


Pubblichiamo il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 ottobre 2015 sulle modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2015.

Il Provvedimento stabilisce che il credito d'imposta riconosciuto ad agenzie di viaggio, esercizi ricettivi e tour operator, che investono nel digitale, sia utilizzabile soltanto in compensazione tramite il modello F24.

Il modello F24 dovrà essere inviato esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Si ricorda che il bonus, esteso anche alle agenzie di viaggi ed ai tour operators specializzati nel turismo "incoming", era stato previsto dal Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), lo stesso decreto che ha introdotto il più famoso "Artbonus".
 
Il credito d'imposta è pari al 30% dei costi sostenuti, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, ed è riconosciuto fino ad un massimo di 12.500 euro e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Fonte: Agenzia delle Entrate