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Nuova disciplina degli interpelli: il vademecum delle Entrate



Pubblicate le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sulla nuova disciplina dell'interpello tributario che ha fornito un quadro completo della nuova disciplina; Circolare del 01/04/2016 n. 9


Con la Circolare del 1° aprile 2016 n. 9/E, che qui pubblichiamo, l’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell’interpello del contribuente con riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, quindi un quadro completo della nuova disciplina degli interpelli, revisionata dal Decreto legislativo n. 156/2015, in attuazione degli indirizzi dettati dalla Legge delega (L. n. 23/2014).

Dopo le indicazioni di carattere procedurale contenute nel Provvedimento del 04/01/2016 n. 27, l'Agenzia offre così una guida integrata sulla materia.

In particolare, come precisato nel comunicato stampa, il decreto ha eliminato diverse forme di interpello obbligatorio per alleggerire gli adempimenti a carico dei contribuenti, ridotto i tempi di risposta da parte dell’Amministrazione per assicurare una maggiore tempestività (per gli interpelli “ordinari”, per esempio, i tempi sono ridotti da 120 a 90 giorni) e, a garanzia del contribuente, esteso la regola del silenzio-assenso a tutte le tipologie di interpello.

In merito alla modalità di presentazione delle istanze, queste (al pari, come si vedrà, della documentazione integrativa ovvero dei dati e dei documenti ulteriori richiesti al contribuente per effetto della regolarizzazione) sono presentate mediante:

- consegna a mano;
- spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Il provvedimento di gennaio ha previsto altresì una diversa modalità di presentazione attraverso l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate con modalità di accesso disciplinate dall’articolo 64, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che non è al momento operativo e sul quale, pertanto, si rinvia a futuri chiarimenti.

È, infine, prevista una modalità di presentazione estremamente semplificata per le sole istanze presentate dai contribuenti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, i quali possono inoltrare l’istanza mediante la posta elettronica libera agli indirizzi [email protected] (se si tratta di istanze relative a quesiti attribuiti al ramo Territorio) e [email protected] (se si tratta di istanze relative a quesiti attribuiti al ramo Entrate).

Il riferimento puntuale ai “soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato” comporta che coloro che provvedano invece alla nomina di quest’ultimo inoltrano le istanze di interpello attraverso le modalità di presentazione previste per tutti gli altri contribuenti.

Indice della Circolare che qui alleghiamo:

Premessa
1. Il diritto di interpello nello Statuto dei diritti del contribuente
1.1 L’interpello ordinario puro e l’interpello qualificatorio
1.2 L’interpello probatorio
1.3 L’interpello anti-abuso
1.4 L’interpello disapplicativo
2. Le nuove regole comuni alle istanze di interpello
2.1. La presentazione delle istanze
2.1.1. Legittimazione degli istanti
2.1.2. Competenza degli uffici
2.1.3. Modalità di presentazione delle istanze
3. Le istanze di interpello
3.1.1. Preventività delle istanze e non interferenza con le attività di controllo
3.1.2. Obiettive condizioni di incertezza
3.1.3. Contenuto delle istanze
4. Il procedimento di istruttoria dell’interpello
4.1. La richiesta di regolarizzazione
4.2. La richiesta di documentazione integrativa
4.3. La risposta dell’amministrazione
4.3.1. Le risposte ad istanze inammissibili
4.4. La rettifica della risposta
4.5. La rinuncia
4.6 La pubblicità delle risposte
5. Gli effetti della risposta all’interpello sull’attività di accertamento
6. Gli effetti della risposta all’interpello sul contenzioso
7. Segnalazioni
8. Trattamento sanzionatorio


Fonte: Agenzia delle Entrate