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Opzione per la trasformazione delle DTA: canone entro il 1° agosto



L’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito di imposta si considera esercitata con il versamento del canone entro il 1° agosto 2016; il testo della Circolare del 22.07.2016 n. 32


L’articolo 11 del decreto legge 59/2016 stabilisce che le imprese interessate dalle disposizioni che prevedono la trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate, di cui all’articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, possono optare per il mantenimento dell’applicazione delle predette disposizioni, con riferimento a quelle attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (cosiddette DTA di tipo 2).
Tale opzione è irrevocabile e comporta l’obbligo del pagamento di un canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

Con la pubblicazione del provvedimento del 22 luglio 2016 n. 117661 recante le modalità di esercizio della predetta opzione, con Circolare del 22 luglio 2016 n. 32/E, che qui alleghiamo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dell’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta.

Indice della Circolare:
Premessa
1. Ambito di applicazione
2. Esercizio dell’opzione
3. Determinazione e versamento del canone annuo
4. Mancato esercizio dell’opzione
5. Soggetti aderenti al regime del consolidato nazionale
6. Operazioni straordinarie
7. Disciplina applicabile al canone annuo


Fonte: Agenzia delle Entrate