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Età pensione confermata a 67 anni per 2025 e 2026



Decreto MEF su speranza di vita e requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia in Gazzetta Ufficiale


E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2023 il Decreto ministeriale del 18.7.2023 del Ministero dell'economia sulla variazione dei requisiti anagrafici per l'accesso ai trattamenti pensionistici nel biennio 2025-2026 sulla base della speranza di vita verificata dai dati ISTAT. 

Il decreto  non prevede variazioni   per il biennio 2025-2026 

A decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi l'età minima di accesso alle pensioni di vecchiaia resta  fissato a 67 anni di età  sia per gli uomini che per le donne.

Si ricorda che la normativa attuale prevede che l'età per il pensionamento venga rivista ogni biennio e fissata  sulla base della variazione della speranza di vita calcolata dall'ISTAT per i 65enni.

L'istituto ha calcolato che  ad oggi la speranza di vita è diminuita di un mese e posto che le variazioni negative non comportano modifiche  i requisiti per la pensione di vecchiaia restano : età 67 anni con almeno 20 anni di contributi versati sia con sistema misto che con contributivo .

Invariata anche l'età per la pensione anticipata contributiva  a  64 anni di età ( con 20 di contributi e con un primo assegno di importo non inferiore a 2,8 volte l’assegno social e per la pensione di  vecchiaia contributiva  a 71 anni e con almeno cinque anni di contribuzione.

Invariati anche i requisiti per chi svolge attività usuranti e per i  lavoratori “precoci”  che hanno versato almeno un anno di contributi al compimento dei 19 anni

per la pensione anticipata con sistema misto sono richiesti in vece senza limiti di età almeno 42 anni e 10 mesi di contributi - un anno in meno per le donne

La legge prevede comunque possibili recuperi delle diminuzioni  in sede di adeguamenti successivi». Cio significa che in caso di futuri aumenti della speranza di vita il mese di diminuzione si aggiunge al calo di 3 mesi  registrato  per il  biennio 2023-24 ( per effetto della pandemia da COVID) .

 Quindi complessivamente in caso di future variazioni in aumento,  potranno essere "scontati" i 4 mesi di diminuzione  complessiva  precedente e  il requisito non dovrebbe modificarsi neppure dal 2027 ( si ricorda che l'adeguamento  del requisito anagrafico  in aumento  non può essere superiore a 3 mesi).


Fonte: Gazzetta Ufficiale