Tutti i
contribuenti che hanno
già provveduto a versare l’acconto nella misura ordinaria, antecedentemente alla pubblicazione del Dpcm del 21 novembre, potranno
usufruire d’un credito d’imposta apposito da utilizzare come compensazione con il modello F24,
pari alla differenza pagata in eccesso, utilizzando i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 117 del 30 novembre 2011.
Si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “1797” denominato “CONTRIBUENTI MINIMI - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”;
- “1844” denominato “CEDOLARE SECCA - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011.
Infine, si ridenomina il
codice tributo “4035”, già istituito con risoluzione n. 234/E del 15 dicembre 2009, come di seguito indicato:
- “4035” denominato “IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma “AAAA”.